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DECRETO-LEGGE 11 aprile 2002, n.61

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Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle società di capitali e cooperative, la disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, nonché nuove norme sulla procedura per la definizione dei procedimenti nelle materie di cui all'articolo 12 della legge di delega;
Visto, in particolare, l'articolo 11 della citata legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente la riforma della disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2002;
Acquisito il parere del Parlamento a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 3 ottobre 2001, n. 366;
Ritenuto di accogliere la condizione posta dalla Camera dei deputati e le osservazioni fatte da entrambe le Camere, ad eccezione di quelle aventi ad oggetto questioni meramente formali o non conformi con i principi espressi dalla legge di delega;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2002;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive;

Art. 1

Nuove disposizioni sugli illeciti penali ed amministrativi in materia di società e di consorzi

1. Il Titolo XI del libro V del codice civile è sostituito dal seguente:

"Titolo XI
DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI SOCIETA' E DI CONSORZI
Capo I
Delle falsità

Capo III
Degli illeciti commessi mediante omissione

Art.2630 Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi
Art.2631 Omessa convocazione dell'assemblea

Capo IV
Degli altri illeciti, delle circostanze attenuanti e delle misure di sicurezza patrimoniali