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NUOVO CODICE CIVILE
Reiscritto dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6
(aggiornato con d. lgs 06/02/04, n. 37, d. lgs 28 dicembre 2004, n. 310 e Legge 28/12/2005, n. 262)

Codice civile

 

Articolo 2630

Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi (1)

- [1] Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro.

- [2] Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.


(1) Articolo cosi modificato dal D.L. 11 aprile 2002 n. 61

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TITOLO XI

DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI SOCIETA' E DI CONSORZI

Capo III - Degli illeciti commessi mediante omissione