Articolo 2630
Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi (1)
- [1] Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro.
- [2] Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.
(1) Articolo cosi modificato dal D.L. 11 aprile 2002 n. 61
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