Art. 2479 (1) 

Come abbonarsi

 

Decisioni dei soci 

- [1] I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.(2)

- [2] In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; (6)
4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

- [3] L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

- [4] Qualora nell'atto costitutivo non vi sia la previsione di cui al terzo comma e comunque (3) con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma del presente articolo nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2482-bis oppure (4) quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479-bis.

- [5] Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

- [6] Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale. (5)


(1) Articolo così formulato con  D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (G.U. 22 gennaio 2003, suppl. ordinario n. 8 Entrerà in vigore il 1/1/2004)

(2)  Il segno grafico «.» ha sostituito il precedente «;» per effetto dell'art. 5.1, lett. ss, n. 1, d.lg. 6 febbraio 2004, n. 37.

(3) La parola «comunque» ha sostituito le precedenti «in ogni caso» per effetto dell'art. 5.1, lett. ss, n. 2, d.lg. 6 febbraio 2004, n. 37.

(4) Le parole «nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'art. 2482-bis» sono state aggiunte dall'art. 5.1, lett. ss, n. 2, d.lg. 6 febbraio 2004, n. 37.

(5) Comma così sostituito dall'art. 5.1, lett. ss, n. 3, d.lg. 6 febbraio 2004, n. 37.

(6) Modifiche apportate dall'art. 37 del DL n. 39 del 27/01/2010


NUOVO CODICE CIVILE
Reiscritto dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (aggiornato con d. lgs 06/02/04, n. 37, d. lgs 28 dicembre 2004, n. 310, Legge 28/1272005, n. 262 e DL n. 39 del 27/01/2010)

TITOLO V

Delle Società

Capo VII

Della società a responsabilità limitata

Sezione IV. — Delle decisioni dei soci