Art. 2464 (1) 

Come abbonarsi

 

Conferimenti 

- [1] Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

- [2] Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

- [3] Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.

- [4] Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro.

- [5] Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

- [6] Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso, se l'atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

- [7] Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni.


(1) In vigore dal 1/1/2004 - D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (G.U. 22 gennaio 2003, suppl. ordinario n. 8) Sostituisce l'art. 2476

I profili più significativi della riforma sono i seguenti:

In materia di conferimenti, in attuazione delle lettere c) e i) del secondo comma, art. 3 della legge delega, e tenendo conto che la seconda direttiva europea in materia di società non è direttamente applicabile alla società a responsabilità limitata, si è espressamente precisato, nel secondo comma dell'art. 2464, che possibile oggetto di conferimento sono tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. In tal modo sarà possibile all'interprete superare dubbi riguardo alla conferibilità di valori che, sicuramente utili per lo svolgimento dell'attività sociale, non si prestano a svolgere direttamente un ruolo per la tutela dei creditori. Si è ritenuto,inoltre, avvalendosi del modello normativo rappresentato dall'art. 6, legge 18/10/2001, n. 383, di consentire la costituzione della società pur nell'attuale mancanza di valori oggettivamente accertabili. In tal senso il versamento dei decimi previsto dal quarto comma dell'art. 2464 può essere sostituito dalla prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria che ne garantisca l'esecuzione; e soprattutto è espressamente ammesso nel sesto comma della stessa disposizione che in tal modo si possa garantire il conferimento d'opera o di servizi: il quale diviene perciò, rispettando tali cautele a tutela dei terzi, possibile.

In vigore fino al 31/12/2003:

- [1] Si applicano ai conferimenti dei soci e agli acquisti da parte della società di beni o crediti dei fondatori, dei soci e degli amministratori le disposizioni degli articoli 2342, 2343 e 2343 bis.

- [2] In caso di costituzione della società con atto unilaterale il conferimento in denaro deve essere interamente versato ai sensi dell'art. 2329, n. 2, del codice civile. In caso di aumento di capitale eseguito nel periodo in cui vi è un unico socio il conferimento in denaro deve essere interamente versato al momento della sottoscrizione.

- [3] Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro tre mesi.


NUOVO CODICE CIVILE
Reiscritto dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (aggiornato con d. lgs 06/02/04, n. 37, d. lgs 28 dicembre 2004, n. 310 e Legge 28/12/2005, n. 262)

TITOLO V

Delle Società

Capo VII

Della società a responsabilità limitata

Sezione II. — Dei conferimenti e delle quote