Sostituzione degli amministratori
- [1] L'assemblea con la maggioranza indicata nell'articolo precedente provvede a sostituire l'amministratore che, per qualunque causa, ha cessato dal suo ufficio. Nel caso di pluralità di amministratori, la nomina deve essere approvata dagli amministratori rimasti in carica.
- [2] Il nuovo amministratore assume la qualità di socio accomandatario dal momento dell'accettazione della nomina.
(1) In vigore dal 1/1/2004 - D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (G.U. 22 gennaio 2003, suppl. ordinario n. 8)
In vigore fino al 31/12/2003:
Deposito dei libri sociali.
- Compiuta la liquidazione, la distribuzione dell'attivo o il deposito indicato nell'articolo 2455, i libri della società devono essere depositati e conservati per dieci anni presso l'ufficio del registro delle imprese. Chiunque può esaminarli, anticipando le spese.
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