Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni (2)
- [1] Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto, entro trenta giorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste.
[2] L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro. (3)
- [3] Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto dal primo comma del presente articolo, agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti oppure ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai successivi commi; in mancanza la deliberazione è definitivamente inefficace.
- [4] Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, ordina l'iscrizione nel registro delle imprese con decreto soggetto a reclamo.
- [5] La deliberazione non produce effetti se non dopo l'iscrizione.
- [6] Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne depositato nel registro delle imprese il testo integrale nella sua redazione aggiornata.(4)
(1) In vigore dal 1/1/2004 - D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (G.U. 22 gennaio 2003, suppl. ordinario n. 8)
(2) Le società iscritte nel registro delle imprese alla data del 1 gennaio 2004, devono uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 30 settembre2004. Dalla data del 1 gennaio 2004 non possono essere iscritte nel registro delle imprese le società anche se costituite anteriormente a detta data, che siano regolate da atto costitutivo e statuto non conformi al decreto medesimo. Vedi art. 218 r.d. 30 marzo 1943, n. 318(Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie)
(3) Vedi art. 223-quater r.d. 30 marzo 1943, n. 318
(4) Sull'obbligo di comunicazione alla Consob, da parte delle società con azioni quotate in borsa, delle proposte di modificazione dell'atto costitutivo, v. comunicazione Consob 16 luglio 1990, n. SOC/RM/90004190 .
In vigore fino al 31/12/2003:
- [1] Le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo devono essere depositate ed iscritte a norma del primo, secondo e terzo comma dell'articolo 2411 [e pubblicate nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.
- [2] Dopo ogni modifica dell'atto costitutivo o dello statuto deve essere depositato nel registro delle imprese [e pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata il testo integrale dell'atto modificato nella sua redazione aggiornata]
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NUOVO CODICE CIVILE
Reiscritto dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (aggiornato con d. lgs 06/02/04, n. 37, d. lgs 28 dicembre 2004, n. 310 e Legge 28/12/2005, n. 262)