Bilancio in forma abbreviata.
- [1] Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;(3)
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; (3)
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità .
- [2] Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.
- [3] Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'art. 2425 possono essere tra loro raggruppate:
voci A2 e A3
voci B9(c), B9(d), B9(e)
voci B10(a), B10(b),B10(c)
voci C16(b) e C16(c)
voci D18(a), D18(b), D18(c)
voci D19(a), D19(b), D19(c)
-[4] Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti.
-[5] Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal n. 10 dell'art. 2426 e dai nn. 2, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 dell'art. 2427 e dal n. 1 del comma 1 dell'art. 2427-bis (2); le indicazioni richieste dal n. 6) dell'art. 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio.
- [6] Le societa' possono limitare l'informativa richiesta ai sensi
dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate
direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con
i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonche' limitare alla
natura e all'obiettivo economico le informazioni richieste ai sensi
dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-ter". (4)
-[7] Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai nn. 3) e 4) dell'art. 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.
-[8] Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma .
(1) Articolo così sostituito, insieme all'intero Capo V, dall'art. 1.1, d.lg. 17 gennaio 2003, n. 6. Sono evidenziate in rosso le parti che innovano rispetto al testo normativo precedente.
(2) Le parole «e dal n. 1 del comma 1 dell'art. 2427-bis» sono state inserite dall'art. 2, d.lg. 30 dicembre 2003, n. 394, di cui v. art. 8: «Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1º gennaio 2005».
(3) Limiti modificati dal decreto legislativo n. 173 del 3 novembre 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 06 novembre 2008
L'art. 6 della legge delega prevede, al punto e) di ampliare le ipotesi in cui è ammesso il ricorso ad uno schema abbreviato di bilancio e la relazione di un conto economico semplificato.
Le semplificazioni riguardano i seguenti aspetti dello stato patrimoniale:
Possibilità di includere i crediti verso soci versamenti ancora dovuti e i ratei e risconti attivi nella voce "Crediti" (cioè le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce C II dell'attivo)
Possibilità di includere i ratei e risconti passivi nella voce "Debiti" (cioè la voce E del passivo può essere compresa nella voce D del passivo)
Le semplificazioni previste per il conto economico delle imprese piccole e medie, con conseguenti integrazioni all'art. 2435 bis del c.c. consistono nei seguenti raggruppamenti:
Variazioni delle rimanenze di prodotto in corso di lavorazione, semilavorati e finiti con le Variazioni dei lavori in corso su ordinazione (voci A2 e A3));
Indicazione degli altri costi per il personale in totale, senza le distinzioni dei suoi componenti (sottovoci da B9(c) a B9(e));
Indicazione degli ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni per totale, senza le distinzioni fra ammortamenti di beni materiali o immateriali e le svalutazioni (sottovoci da B10(a) a B10(c));
Accorpamento dei proventi finanziari da crediti immobilizzati e da titoli immobilizzati (voci C16(b) e C16(c));
Indicazione delle rivalutazioni di partecipazioni, immobilizzazioni finanziarie e titoli per totale (voci da D18(a) a D18(c));
Indicazione delle svalutazioni di partecipazioni, immobilizzazioni finanziarie e titoli per totale (voci D19(a) a D19(c));
Eliminazione dell'obbligo di indicare separatamente le plusvalenze, minusvalenze e imposte di esercizi precedenti incluse nei proventi ed oneri straordinari (voci E20 e E21).
E' stata prevista la possibile omissione, nella Nota integrativa, dell'indicazione della ripartizione dei ricavi per categorie di attività ed aree geografiche.
(4) Comma aggiunto dal Decreto Legislativo del 03 novembre 2008, n. 173.
In vigore fino al 31/12/2003:
- [1] Le società possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.700 milioni di lire;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 9.500 milioni di lire;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.
-[2] Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.
- [3] Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal n. 10 dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427; le indicazioni richieste dal n. 6) dell'art. 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio.
- [4] Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.
- [5] Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo omma.
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