Invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio
- [1] Le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo. (2)
- [2] La legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio su cui il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ha emesso un giudizio privo di
rilievi spetta a tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.(3)
- [3] Il bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità di cui al comma precedente tiene conto delle ragioni di questa.
(1) Articolo aggiunto con D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (G.U. 22 gennaio 2003, suppl. ordinario n. 8. Entrerà in vigore il 1/1/2004)
(2) Vedi art. 223-sexies r.d. 30 marzo 1943, n. 318
(3) Modificato dall0art. 37 del DL n. 39 del 27/01/2010
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NUOVO CODICE CIVILE
Reiscritto dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (aggiornato con d. lgs 06/02/04, n. 37, d. lgs 28 dicembre 2004, n. 310, Legge 28/12/12/2005, n. 262 e DL n. 39 del 27/01/2010)