Art. 2433 (1) 

Come abbonarsi

Distribuzione degli utili ai soci 

- [1] La deliberazione sulla distribuzione degli utili e' adottata dall'assemblea che approva il bilancio ovvero, qualora il bilancio sia approvato dal consiglio di sorveglianza, dall'assemblea convocata a norma dell'articolo 2364-bis, secondo comma.

- [2] Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.

- [3] Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

- [4] I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.


(1) In vigore dal 1/1/2004 - D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (G.U. 22 gennaio 2003, suppl. ordinario n. 8)

In vigore fino al 31/12/2003:

- [1] L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili ai soci.

- [2] Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.

- [3] Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

- [4] I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.

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NUOVO CODICE CIVILE
Reiscritto dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (aggiornato con d. lgs 06/02/04, n. 37, d. lgs 28 dicembre 2004, n. 310 e Legge 28/1272005, n. 262)

TITOLO V

Delle Società

CAPO V — Società per azioni

Sezione IX. — Del bilancio