Art. 2424 (1) 

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Contenuto dello stato patrimoniale 

- [1] Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema.

Attivo:

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:

I - Immobilizzazioni immateriali:

1) costi di impianto e di ampliamento
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre
Totale

II - Immobilizzazioni materiali:

1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti
Totale

III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

1) partecipazioni in:
    a) imprese controllate
    b) imprese collegate
    c) imprese controllanti
    d) altre imprese
2) crediti:
    a) verso imprese controllate
    b) verso imprese collegate
    c) verso controllanti
    d) verso altri
3) altri titoli
4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.
Totale

Totale immobilizzazioni (B)

C) Attivo circolante:

I - Rimanenze:
    1) materie prime, sussidiarie e di consumo
    2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
    3) lavori in corso su ordinazione
    4) prodotti finiti e merci
    5) acconti
    Totale
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
    1) verso clienti
    2) verso imprese controllate
    3) verso imprese collegate
    4) verso controllanti
    4-bis) crediti tributari
    4-ter) imposte anticipate
    5) verso altri
    Totale
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
    1) partecipazioni in imprese controllate
    2) partecipazioni in imprese collegate
    3) partecipazioni in imprese controllanti
    4) altre partecipazioni
    5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo
    6) altri titoli
    Totale
IV - Disponibilità liquide:
    1) depositi bancari e postali
    2) assegni
    3) danaro e valori in cassa
    Totale
Totale attivo circolante(C)

D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti

Passivo:

A) Patrimonio netto:

    I - Capitale
    II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
    III - Riserve di rivalutazione
    IV - Riserva legale
    V - Riserve statutarie
    VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio
    VII - Altre riserve, distintamente indicate
    VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
    IX - Utile (perdita) dell'esercizio
    Totale

B) Fondi per rischi e oneri:

    1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
    2) per imposte, anche differite
    3) altri
    Totale

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

    1) obbligazioni
    2) obbligazioni convertibili
    3) debiti verso soci per finanziamenti
    4) debiti verso banche
    5) debiti verso altri finanziatori
    6) acconti
    7) debiti verso fornitori
    8) debiti rappresentati da titoli di credito
    9) debiti verso imprese controllate
    10) debiti verso imprese collegate
    11) debiti verso controllanti
    12) debiti tributari
    13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
    14) altri debiti
    Totale

E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti

- [2] Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.

- [3] In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.

- [4] E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2447-septies con riferimento ai beni e rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis.


(1) In vigore dal 1/1/2004 - D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (G.U. 22 gennaio 2003, suppl. ordinario n. 8)

Per dar conto negli schemi dello Stato patrimoniale e del Conto economico degli importi relativi alla contabilizzazione delle imposte differite è stato previsto quanto segue:

Due voci apposite, nell'ambito dei crediti (voce C II) denominate "crediti tributari" e "imposte anticipate".

Per le imposte versate in eccedenza si ritiene corretto utilizzare il termine "crediti tributari"; per le imposte anticipate si ritiene corretta una indicazione separata di "imposte anticipate" (stante la loro natura che non è esattamente quella di un credito riscuotibile, quanto piuttosto di minore imposte da pagare in futuro.

Al Passivo dello Stato patrimoniale si è ritenuto sufficiente integrare la dizione della voce B(2): fondi per imposte con la precisazione "anche differite". Infatti le imposte differite (passive), vanno indicate al passivo; la voce più corretta è il "Fondo Imposte" e non la voce "debiti tributari" (D12) non trattandosi di debiti effettivi da pagare, quanto di maggiori imposte da pagare in futuro.

In conclusione le modifiche proposte dall'art. 2424 sono:

A) VII: è stata soppressa l'indicazione "distintamente indicate" in merito alle "altre riserve" perchè tale dettaglio deve essere fornito nella Nota Integrativa.

D 3: viene inserita la nuova voce "debiti verso soci per finanziamenti" che accoglie i finanziamenti con l'obbligo di restituzione concessi da soci.

In vigore fino al 31/12/2003:

- [1] Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema.

attivo:

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata

B) Immobilizzazioni:

I - Immobilizzazioni immateriali:

1) costi di impianto e di ampliamento
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre
Totale

II - Immobilizzazioni materiali:

1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti
Totale

III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

1) partecipazioni in:

a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) altre imprese

2) crediti:

a) verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
c) verso controllanti
d) verso altri

3) altri titoli

4) azioni proprie, con indicazione anche dal valore nominale complessivo

Totale
Totale immobilizzazioni (B)

C) Attivo circolante:

I - Rimanenze:

1) materie prime, sussidiarie e di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) acconti

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) verso clienti
2) verso imprese controllate
3) verso imprese collegate
4) verso controllanti
5) verso altri

Totale.

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1) partecipazioni in imprese controllate
2) partecipazioni in imprese collegate
3) partecipazioni in imprese controllanti
4) altre partecipazioni
5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo
6) altri titoli

Totale.

IV - Disponibilità liquide:

1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) danaro e valori in cassa
Totale
Totale attivo circolante (C)

D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti. passivo:

A) Patrimonio netto:

I - Capitale
II - Riserva da sopraprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio
VI - Riserve statutarie
VII - Altre riserve, distintamente indicate
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale

B) Fondi per rischi e oneri:

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) per imposte
3) altri
Totale

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) obbligazioni
2) obbligazioni convertibili
3) debiti verso banche
4) debiti verso altri finanziatori
5) acconti
6) debiti verso fornitori
7) debiti rappresentati da titoli di credito
8) debiti verso imprese controllate
9) debiti verso imprese collegate
10) debiti verso controllanti
11) debiti tributari
12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
13) altri debiti
Totale

E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti

- [2] Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.

- [3] In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.

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NUOVO CODICE CIVILE
Reiscritto dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (aggiornato con d. lgs 06/02/04, n. 37, d. lgs 28 dicembre 2004, n. 310 e Legge 28/12/2005, n. 262)

TITOLO V

Delle Società

CAPO V — Società per azioni

Sezione IX. — Del bilancio