Art. 2414-bis (1) 

Come abbonarsi

 

Costituzione delle garanzie 

- [1] La deliberazione di emissione di obbligazioni che preveda la costituzione di garanzie reali a favore dei sottoscrittori deve designare un notaio che, per conto dei sottoscrittori, compia le formalità necessarie per la costituzione delle garanzie medesime.

- [2] Qualora un azionista pubblico garantisca i titoli obbligazionari si applica il numero 5) dell'articolo 2414. (2)


(1) In vigore dal 1/1/2004 - D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (G.U. 22 gennaio 2003, suppl. ordinario n. 8)

(2) Comma aggiunto dall'art. 5.1, lett. z, d.lg. 6 febbraio 2004, n. 37.

In vigore fino al 31/12/2003:

2414. Costituzione delle garanzie.

- L'assemblea che delibera l'emissione di obbligazioni con le garanzie previste nell'articolo 2410 deve designare un notaio che, per conto degli obbligazionisti, compia le formalità necessarie per la costituzione delle garanzie medesime

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NUOVO CODICE CIVILE
Reiscritto dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (aggiornato con d. lgs 06/02/04, n. 37, d. lgs 28 dicembre 2004, n. 310 e Legge 28/12/2005, n. 262)

TITOLO V

Delle Società

CAPO V — Società per azioni

Sezione VII. — Delle obbligazioni