Competenza del consiglio di sorveglianza
- [1] Il consiglio di sorveglianza:
a) nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione; ne determina il compenso, salvo che la relativa competenza sia attribuita dallo statuto all'assemblea; (2)
b) approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato;
c) esercita le funzioni di cui all'articolo 2403, primo comma; (2a)
d) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione;
e) presenta la denunzia al tribunale di cui all'articolo 2409; (2a)
f) riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati. (2a)
f-bis) se previsto dallo statuto, delibera in ordine alle operazioni strategiche e ai piani. (4)
- [2] Lo statuto può prevedere che in caso di mancata approvazione del bilancio o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza la competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio sia attribuita all'assemblea.
- [3] I componenti del comitato di sorveglianza devono adempiere i loro doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Sono responsabili solidalmente con i componenti del consiglio di sorveglianza per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. (3)
- [4] I componenti del consiglio di sorveglianza possono assistere alle adunanze del consiglio di gestione e devono partecipare alle assemblee.
(1) Articolo aggiunto con D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (G.U. 22 gennaio 2003, suppl. ordinario n. 8 Entrerà in vigore il 1/1/2004)
(2) Paragrafo così corretto come da comunicazione sulla G.U. n. 153 del 4/7/2003.
(2a) La lettera non si applica al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione delle società con azioni quotate: v. art. 154.2-3, d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58.
(3) Comma così corretto come da comunicazione slla G.U. n. 153 del 4/7/2003.
(4) Le parole «alle operazioni strategiche e ai piani» sono state sostituite alle precedenti «ai piani strategici» per effetto dell'art. 14, d.lg. 28 dicembre 2004, n. 310. - Lettera aggiunta dall'art. 5.1, lett. s, d.lg. 6 febbraio 2004, n. 37.
Al consiglio di sorveglianza sono attribuite sia le funzioni di vigilanza e le responsabilità del collegio sindacale, sia larga parte delle funzioni dell'assemblea ordinaria (nomina e revoca dei componenti del consiglio di gestione, loro retribuzione, approvazione del bilancio, promozione dell'azione sociale di responsabilità.
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