ABROGATO DALL'ART. 39
DEL DL N. 39 DEL 27/01/2010
Responsabilità
- [1] I soggetti incaricati del controllo contabile sono sottoposti alle disposizioni dell'articolo 2407 e sono responsabili nei confronti della società, dei soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri.
- [2] Nel caso di società di revisione i soggetti che hanno effettuato il controllo contabile sono responsabili in solido con la società medesima.
- [3] L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dalla cessazione dell'incarico.
<<< Indietro - Avanti >>>