Norme applicabili e revisione legale
- [1] Al consiglio di amministrazione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2380-bis, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395.
- [2] La revisione legale dei conti é svolta ai sensi dell'articolo 2409-bis, primo comma.(2)
(1) Articolo aggiunto con D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (G.U. 22 gennaio 2003, suppl. ordinario n. 8 Entrerà in vigore il 1/1/2004)
(2) Articolo modificato dall'art. 37 del DL n. 39 del 27/01/2010
La circostanza che la vigilanza sull'amministrazione sia svolta, invece che dal collegio sindacale, da un Comitato formato all'interno del Consiglio di amministrazione, non determina un minor rigore dell'attività di controlli, poiché la professionalità, l'indipendenza, i doveri e i poteri di tale comitato coincidono con quelli del Collegio sindacale, e possono anzi essere integrati da codici di comportamento. Tutte le società che adottano il sistema monistico sono assoggettate, senza eccezione, al controllo contabile di un revisore, persona fisica o società di revisione, iscritto nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il controllo contabile è obbligatoriamente esercitato da una società di revisione.
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NUOVO CODICE CIVILE
Reiscritto dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (aggiornato con d. lgs 06/02/04, n. 37, d. lgs 28 dicembre 2004, n. 310, Legge 28/12/2005, n. 262 e DL n. 39 del 27/01/2010)