Art. 2403-bis (1) 

Come abbonarsi

 

Poteri del collegio sindacale 

- [1] I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

- [2] Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

- [3] Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5).

- [4] Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2399.

- [5] L'organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate. (2)


(1) In vigore dal 1/1/2004 - D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (G.U. 22 gennaio 2003, suppl. ordinario n. 8)

(2) L'articolo non si applica al collegio sindacale delle società con azioni quotate: v. art. 154.1, d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58.

In vigore fino al 31/12/2003:

Collaboratori del sindaco.

- [1] Nell'espletamento di specifiche operazioni attinenti al controllo della regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili i sindaci possono avvalersi, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, di dipendenti e ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2399.

- [2] La società può rifiutare agli ausiliari l'accesso a informazioni riservate.

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NUOVO CODICE CIVILE
Reiscritto dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (aggiornato con d. lgs 06/02/04, n. 37, d. lgs 28 dicembre 2004, n. 310 e Legge 28/1272005, n. 262)

TITOLO V

Delle Società

CAPO V — Società per azioni

Sezione VI-bis. Dell'amministrazione e del controllo.

§ 3. — Del collegio sindacale