Divieto di concorrenza
- [1] Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.
- [2] Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.
(1) In vigore dal 1/1/2004 - D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (G.U. 22 gennaio 2003, suppl. ordinario n. 8)
In vigore fino al 31/12/2003:
- [1] Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, salvo autorizzazione dell'assemblea.
- [2] Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni
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