Art. 2390 (1) 

Come abbonarsi

 

Divieto di concorrenza

- [1] Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.

- [2] Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.


(1) In vigore dal 1/1/2004 - D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (G.U. 22 gennaio 2003, suppl. ordinario n. 8)

In vigore fino al 31/12/2003:

- [1] Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, salvo autorizzazione dell'assemblea.

- [2] Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni

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NUOVO CODICE CIVILE
Reiscritto dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (aggiornato con d. lgs 06/02/04, n. 37, d. lgs 28 dicembre 2004, n. 310 e Legge 28/12/2005, n. 262)

TITOLO V

Delle Società

CAPO V — Società per azioni

Sezione VI-bis. Dell'amministrazione e del controllo.

§ 2. — Degli amministratori