Luogo di convocazione dell'assemblea
- [1] L'assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società, se lo statuto non dispone diversamente.
- [2] L'assemblea è ordinaria o straordinaria.(2)
(1) In vigore dal 1/1/2004 - D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (G.U. 22 gennaio 2003, suppl. ordinario n. 8)
(2) V. art. 145.6, d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58: «Della parte di capitale sociale rappresentata da azioni di risparmio non si tiene conto ai fini della costituzione dell'assemblea e della validità delle deliberazioni, né per il calcolo delle aliquote stabilite dagli artt. 2367 , 2393, quarto e quinto comma, 2393-bis , 2408, secondo comma e 2409, primo comma, del codice civile».
In vigore fino al 31/12/2003:
- [1] L'assemblea è convocata dagli amministratori nella sede della società, se l'atto costitutivo non dispone diversamente.
- [2] L'assemblea è ordinaria o straordinaria.
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