Art. 2355-bis (1) 

Come abbonarsi

 

Limiti alla circolazione delle azioni

- [1] Nel caso di azioni nominative ed in quello di mancata emissione dei titoli azionari, lo statuto può sottoporre a particolari condizioni il loro trasferimento e può, per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione della società o dal momento in cui il divieto viene introdotto, vietarne il trasferimento.

- [2] Le clausole dello statuto che subordinano il trasferimento delle azioni al mero gradimento di organi sociali o di altri soci sono inefficaci se non prevedono, a carico della società o degli altri soci, un obbligo di acquisto oppure il diritto di recesso dell'alienante; resta ferma l'applicazione dell'articolo 2357. Il corrispettivo dell'acquisto o rispettivamente la quota di liquidazione sono determinati secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 2437-ter.

- [3] La disposizione del precedente comma si applica in ogni ipotesi di clausole che sottopongono a particolari condizioni il trasferimento a causa di morte delle azioni, salvo che sia previsto il gradimento e questo sia concesso.

- [4] Le limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare dal titolo.


(1) Articolo aggiunto con  D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (G.U. 22 gennaio 2003, suppl. ordinario n. 8 Entrerà in vigore il 1/1/2004)

La disciplina, in tema di limitazioni al trasferimento delle azioni, prevede interventi particolarmente incisivi, volti da un lato ad ampliare lo spazio per l'autonomia statutaria, dall'altro a fornire le necessarie garanzie ai soci ed ai terzi. Al fine di chiarire il possibile ruolo di clausole di mero gradimento, con il secondo e terzo comma, si risolve il delicato problema interpretativo e ne ammette l'efficacia quando prevedono un obbligo della società e degli altri soci di acquistare le azioni del socio che intende trasferirle, il quale, pertanto, non può essere prigioniero del suo titolo ed è così in grado di realizzare quell'interesse all'agevole disinvestimento che costituisce uno dei motivi essenziali della scelta della società per azioni e della sua diffusione. Al fine di prevenire il pericolo di pregiudizio per l'affidamento degli acquirenti, il quarto comma dispone che le limitazioni al trasferimento risultino dai titoli stessi.


NUOVO CODICE CIVILE
Reiscritto dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (aggiornato con d. lgs 06/02/04, n. 37, d. lgs 28 dicembre 2004, n. 310 e Legge 28/12/2005, n. 262)

TITOLO V

Delle Società

Capo V 

Delle Società per azioni

Sezione V - Delle azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi