Art. 2354 (1) 

Come abbonarsi

 

Titoli azionari

- [1] I titoli possono essere nominativi o al portatore, a scelta del socio, se lo statuto o le leggi speciali non stabiliscono diversamente. (2) 

- [2] Finché le azioni non siano interamente liberate, non possono essere emessi titoli al portatore.

- [3] I titoli azionari devono indicare: 

1) la denominazione e la sede della società;
2) la data dell'atto costitutivo e della sua iscrizione e l'ufficio del registro delle imprese dove la società è iscritta;
3) il loro valore nominale o, se si tratta di azioni senza valore nominale, il numero complessivo delle azioni emesse, nonché l'ammontare del capitale sociale;
4) l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate;
5) i diritti e gli obblighi particolari ad essi inerenti. (3)

- [4] I titoli azionari devono essere sottoscritti da uno degli amministratori. E' valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firma.

- [5] Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai certificati provvisori che si distribuiscono ai soci prima dell'emissione dei titoli definitivi.

- [6] Sono salve le disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati.

- [7] Lo statuto può assoggettare le azioni alla disciplina prevista dalle leggi speciali di cui al precedente comma.


(1) In vigore dal 1/1/2004 - D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (G.U. 22 gennaio 2003, suppl. ordinario n. 8)

(2) La parola «stabiliscono» ha sostituito la precedente «stabiliscano» per effetto dell'art. 5.1, lett. h, d.lg. 6 febbraio 2004, n. 37.

(3) L'art. 145, d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58, in Leggi coll., dispone che le azioni di risparmio devono contenere anche tale denominazione e l'indicazione dei privilegi che le assistono.

Si è confermata la regola per cui, salvo diversa disposizione dello statuto o di leggi speciali, il socio ha un diritto di scelta tra titoli nominativi e al portatore e, con il nuovo comma, si è confermata la regola già presente nella legislazione speciale secondo cui anche le società che non emettono strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati possono volontariamente assogettarsi alla disciplina per essi prevista, in concreto al regime di dematerializzazione.

In vigore fino al 31/12/2003:

Contenuto delle azioni.

- [1] Le azioni devono indicare:

1) la denominazione, la sede e la durata della società;

2) la data dell'atto costitutivo e della sua iscrizione, e l'ufficio del registro delle imprese dove la società è iscritta;

3) il loro valore nominale e l'ammontare del capitale sociale;

4) l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate;

5) i diritti e gli obblighi particolari ad esse inerenti.

- [2] Le azioni devono essere sottoscritte da uno degli amministratori. È valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firma, purché autenticata.

- [3] Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai certificati provvisori che si distribuiscono ai soci prima dell'emissione dei titoli definitivi.

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NUOVO CODICE CIVILE
Reiscritto dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (aggiornato con d. lgs 06/02/04, n. 37, d. lgs 28 dicembre 2004, n. 310 e Legge 28/12/2005, n. 262)

TITOLO V

Delle Società

Capo V 

Delle Società per azioni

Sezione V - Delle azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi