Art. 2340 (1) 

Come abbonarsi

 

Limiti dei benefici riservati ai promotori

- [1] I promotori possono riservarsi nell'atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualità di soci, una partecipazione non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni.

- [2] Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio.


(1) La disciplina è rimasta sostanzialmente immutata.


NUOVO CODICE CIVILE
Reiscritto dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (aggiornato con d. lgs 06/02/04, n. 37, d. lgs 28 dicembre 2004, n. 310 e Legge 28/12/2005, n. 262)

TITOLO V

Delle Società

Capo V 

Delle Società per azioni

Sezione III - Dei promotori e dei soci fondatori