Limiti dei benefici riservati ai promotori
- [1] I promotori possono riservarsi nell'atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualità di soci, una partecipazione non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni.
- [2] Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio.
(1) La disciplina è rimasta sostanzialmente immutata.