Art. 2327(1)

Come abbonarsi

 

Ammontare minimo del capitale

 - La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a centoventimila euro.(2)


(1) In vigore dal 1/1/2004 - D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (G.U. 22 gennaio 2003, suppl. ordinario n. 8)
(2) Vedi art. 223-ter r.d. 30 marzo 1943, n. 318 (Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie) modificato dal d.l.17/1/03,n. 6 - Per i vari limiti minimi di capitale delle società esercenti l'assicurazione contro i danni v. art. 10, l. 10 giugno 1978, n. 295, come modificato dall'art. 21, l. 9 gennaio 1991, n. 20; e per l'assicurazione sulla vita v. art. 10, l. 8 novembre 1986, n. 752.

In vigore fino al 31/12/2003:

La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a duecento milioni di lire(*)

(*)L'art. 4 D.Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 "Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale di norme dell'art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 1997, n. 433" dispone che a decorrere dal 1º gennaio 1999 per le società con capitale espresso in euro, ovvero a decorrere dal 1º gennaio 2002 negli altri casi, l'articolo è sostituito come segue:

"La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a centomila euro. Il valore nominale delle azioni delle società di nuova costituzione è di un euro o suoi multipli".

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NUOVO CODICE CIVILE
Reiscritto dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (aggiornato con d. lgs 06/02/04, n. 37, d. lgs 28 dicembre 2004, n. 310 e Legge 28/1272005, n. 262)

TITOLO V

Delle Società

Capo V 

Delle Società per azioni

Sezione I  - Disposizioni generali